REGOLAMENTO INTERNO
Il presente Regolamento, nel rispetto dello Statuto, è soggetto a regolari revisioni da parte del CDA
Il Marchio “IL CERVO D’ORO” è riservato all’olio extravergine di oliva prodotto dal Consorzio dell’Olio Extravergine d’Oliva dei Monti Tifatini, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti da un apposito disciplinare di produzione stabilito dal CdA.
L’olio extra vergine di oliva deve essere ottenuto dalle varietà presenti nei comuni dei territori dei Colli Tifatini di seguito indicate e loro sinonimi, da sole o congiuntamente:
Asprinia, Aitanella, Caiazzana, Carpellese, Frantoio, Leccino, Leccio del Corno, Marinese, Minucciola, Nostrale, Ogliarola campana, Ortice, Ortolana, Pisciottana, Racioppella, Ravece, Rotondella, Salella, Sessana, Tonda. Possono altresì concorrere altre varietà fino ad un massimo del 15%.
L’olio di oliva extravergine all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Caratteristiche organolettiche:
ATTRIBUTI POSITIVI (ai sensi dell’all. XII Reg. CE 796/2002)
Fruttato: intensità tra 30% e 70%
Amaro: intensità tra 30% e 70%
Piccante: intensità tra 30% e 70%
ATTRIBUTI POSITIVI VARIETALI (ai sensi del Reg. CEE 2561/91 e ss.mm.ii.)
DESCRITTORE MEDIANA
Carciofo 2 – 4
Mandorla 1 – 3
Caratteristiche chimico-fisiche:
Acidità libera max: < 0,60; Numero di perossidi: <= 13 Meq./Kg; K 232: <= 2,10; Polifenoli totali: >= 130 mg/Kg.
Gli esami chimico-fisici ed organolettici devono essere effettuati secondo le metodiche di cui ai Reg. CEE n. 2568/91 nonché Reg. n. (CE) 796/2002 e loro successive modifiche ed integrazioni.
Ai fini del presente Regolamento si specifica che:
- a) per Logo “IL CERVO D’ORO” si intende il logo concesso in uso al Consorzio dell’Olio Extravergine d’Oliva dei Monti Tifatini
- b) per “IL CERVO D’ORO” o “Bollino”, si intende il segno distintivo con il numero di registrazione 302021000184268 data deposito del 09/11/2021 presso ufficio Italiano brevetti e marchi del Ministero dello Sviluppo Economico, concesso in uso al Consorzio dell’Olio Extravergine d’Oliva dei Monti Tifatini;
- c) per “Packaging” si intendono tutti i materiali da imballo utilizzati per il confezionamento e trasporto delle bottiglie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cartoni e scatole, pellicola/film da imballaggio, pallet);
- d) per “Partner Tecnico” si intende un’impresa operante nel settore agroalimentare, dell’olio e del suo indotto, che sostiene le attività dell’Associazione ad ha avviato con essa un percorso di collaborazione volto a concertare l’organizzazione di azioni e la realizzazione eventi condivisi;
- e) per “Private Label” si intendono le bottiglie prodotte e/o etichettate per conto di soggetti terzi;
- f) per “Punto di Affezione” si intende un emporio, bar, ristorante o sito di e-commerce, in cui è commercializzata un’ampia scelta di oli prodotti dagli Associati, i cui titolari condividono e promuovono gli scopi del Consorzio dell’Olio Extravergine d’Oliva dei Monti Tifatini. I requisiti per essere riconosciuti come Punto di Affezione sono stabiliti da apposita delibera del CdA;
- g) per “Social Media” si intendono i social network e le piattaforme di messaggistica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Whatsapp, Telegram);
- h) per “Strumenti di Comunicazione Aziendale” si intendono gli strumenti utilizzati dagli Associati per promuovere l’olio dagli stessi imbottigliato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sito web, brochure, cataloghi, flyers o grafiche destinate ai Social Media, grembiuli, cavatappi).
Soggetti titolati all’utilizzo del Marchio
Il Marchio “IL CERVO D’ORO” può essere utilizzato:
a) dagli Associati in regola con il versamento della Quota associativa annuale, sulle bottiglie da essi imbottigliate e sul relativo Packaging, nei propri Strumenti di Comunicazione Aziendale e su cataloghi, carte dell’olio e siti e-commerce;
b) dai Partner Tecnici e dai titolari dei Punti di Affezione, per tutta la durata del loro rapporto di collaborazione con il Consorzio dell’Olio Extravergine d’Oliva dei Monti Tifatini, sui propri Strumenti di Comunicazione Aziendale, presso i propri locali e nell’ambito di eventi promozionali.
I soggetti titolati all’utilizzo del Marchio “IL CERVO D’ORO” potranno utilizzare lo stesso nelle sole fattispecie consentite ed entro i limiti individuati dal presente Regolamento.
Regole generali per l’utilizzo del Marchio
Il Marchio “IL CERVO D’ORO” dovrà essere utilizzato secondo buona fede e correttezza, esclusivamente nei casi previsti dal presente Regolamento, in contesti attinenti al settore olivicolo, dell’olio e del suo indotto.
Il Marchio “IL CERVO D’ORO” non deve essere utilizzato in contesti e con modalità tali da poter ledere il decoro, l’onore, la reputazione e l’immagine del Consorzio dell’Olio Extravergine d’Oliva dei Monti Tifatini.
Il CdA, qualora richiesta ai sensi del presente Regolamento, potrà a propria insindacabile valutazione negare l’autorizzazione all’utilizzo del Marchio “IL CERVO D’ORO”.
Utilizzo del Marchio da parte degli Associati
Gli Associati possono utilizzare il Marchio “IL CERVO D’ORO” sulle bottiglie o latte imbottigliate dal tramite l’apposizione del Marchio “IL CERVO D’ORO” su bollini adesivi. Il CdA in base al numero di richieste autorizzerà il numero di bollini da fornire per ogni associato.
È fatto in ogni caso assoluto divieto agli Associati di stampare il Marchio “IL CERVO D’ORO” su bottiglie Private Label.
Il Marchio “IL CERVO D’ORO” potrà essere inoltre utilizzato sul Packaging e sugli Strumenti di Comunicazione
Aziendale degli Associati, nonché sui Bag in Box.
Il Marchio “IL CERVO D’ORO” potrà essere altresì utilizzato, sotto la responsabilità dell’Associato, in cataloghi, carte degli oli e siti e-commerce stampati e/o gestiti da soggetti terzi, purché riprodotto a ridosso della descrizione del prodotto dall’Associato o in stretta contiguità con le indicazioni relative all’azienda produttrice di cui l’Associato è titolare.
Perdita dello stato di Associato
Il soggetto che per qualsivoglia ragione abbia perso lo stato di Associato:
a) non potrà più utilizzare, con effetto immediato, il Marchio “IL CERVO D’ORO” sugli Strumenti di Comunicazione Aziendale e sarà tenuto ad eliminare gli eventuali Strumenti di Comunicazione Aziendale ancora a magazzino;
c) dovrà comunicare per iscritto al CdA, entro 15 (quindici) giorni dalla perdita dello stato di Associato, il quantitativo bottiglie/latte con il bollino Marchio “IL CERVO D’ORO” presenti in magazzino.
Rimane ferma la possibilità di alienare liberamente, a seguito della perdita dello stato di Associato, le bottiglie già bollinate durante la vigenza del rapporto associativo.
Utilizzo del Marchio “IL CERVO D’ORO” da parte dei Partner Tecnici e dei titolari dei Punti di Affezione
I Partner Tecnici ed i titolari dei Punti di Affezione possono utilizzare il Marchio “IL CERVO D’ORO” sui propri
Strumenti di Comunicazione Aziendale, accompagnandolo rispettivamente dall’indicazione “Partner Tecnico “IL CERVO D’ORO”” e “Punto d’Affezione Regionale/Nazionale/On-line “IL CERVO D’ORO”.
I titolari dei Punti di Affezione possono altresì esporre all’esterno dei propri locali l’apposita vetrofania recante il Marchio “IL CERVO D’ORO” inviata loro dal CdA.
Qualora un Partner Tecnico o il titolare di un Punto di Affezione intenda organizzare degli eventi promozionali ed in tale contesto utilizzare il Marchio “IL CERVO D’ORO”, dovrà farne richiesta scritta al CdA, specificando le caratteristiche dell’evento, per ottenerne l’autorizzazione.
Violazioni
La tutela del Marchio “IL CERVO D’ORO”, e del Logo “IL CERVO D’ORO”, compete al CdA, il quale avrà titolo per adottare ogni misura ritenuta utile a fronteggiare e far cessare le eventuali violazioni del presente Regolamento poste in essere dagli Associati, e ad assicurarsi che la condotta dei soggetti terzi autorizzati all’utilizzo del Marchio “IL CERVO D’ORO”, sia conforme al presente Regolamento.
L’utilizzo del Marchio “IL CERVO D’ORO”, del Logo “IL CERVO D’ORO”, o dei Social Media da parte dagli Associati con modalità non conformi al presente Regolamento costituisce grave inadempimento rilevante ai fini dell’art. 5 dello Statuto.
Ciascun Associato che con qualsivoglia mezzo sia venuto a conoscenza dell’utilizzo del Marchio “IL CERVO D’ORO”, del Logo “IL CERVO D’ORO”, o dei Social Media in violazione del presente Regolamento sarà tenuto ad effettuare senza ritardo una segnalazione al CdA, affinché quest’ultimo possa adoperarsi per tutelare al
meglio il Consorzio dell’Olio Extravergine d’Oliva dei Monti Tifatini.
Qualora il CdA venga a conoscenza di un utilizzo dei Social Media, da parte dei Delegati o di singoli Associati, in violazione del presente Regolamento, provvederà a richiedere immediatamente al soggetto interessato la rimozione/cancellazione dei predetti contenuti o un’azione positiva in rettifica di quanto precedentemente pubblicato.
Il consorziato deve conferire al Consorzio dell’Olio Extravergine d’Oliva dei Monti Tifatini il proprio prodotto e deve impegnarsi a mantenere la migliore qualità del medesimo. Il Consorzio dell’Olio Extravergine d’Oliva dei Monti Tifatini provvederà, tramite i suoi organi, a promuovere e stimolare con azioni adeguate il raggiungimento della qualità ottimale.
I consorziati devono assoggettarsi a tutte le verifiche deliberate dagli organi del Consorzio.
Le verifiche effettuate dal Consorzio sull’adempimento da parte del Consorziato delle disposizioni di legge e di quelle dello Statuto e del presente regolamento si estendono a tutte le fasi del ciclo produttivo e di commercializzazione.
I Consorziati dovranno consentire la visita ai loro impianti aziendali (oleifici, impianti di imbottigliamento, fondi agricoli) e ad ogni altro luogo connesso con la produzione, trasformazione delle olive e vendita del prodotto.
I consorziati dovranno permettere inoltre agli incaricati del Consorzio, in qualsiasi momento, di prendere visione dei registri di carico e scarico, registri partitari, denunce di produzione, bollette di accompagnamento ed ogni altro documento che possa risultare utile alle verifiche necessarie al rispetto delle norme.
Nuovi consorziati
Le iscrizioni per i nuovi consorziati o per il rinnovo della quota associativa saranno svolte nel periodo dal 1° febbraio al 30 Aprile di ogni anno.
Il consorzio offre, ai propri Associati, diversi servizi legati alla coltivazione dell’olivo e alla lavorazione e messa in commercio dell’olio.
Dall’assistenza tecnica per la realizzazione di nuovi oliveti e per la conduzione dell’oliveto, quali concimazione, potatura, difesa fitosanitaria e gestione del suolo. Inoltre presso la sede oltre all’attività di conferimento di olio per la commercializzazione si effettuano confezionamenti per conto dei Soci.
Particolare attenzione è dedicata alla formazione professionale e alla divulgazione delle informazioni utili ai soci.
Accesso del consorziato ai locali del Consorzio dell’Olio Extravergine d’Oliva dei Monti Tifatini
Il consorziato può accedere nei locali del Consorzio dell’Olio Extravergine d’Oliva dei Monti Tifatini il giorno fissato dal Consiglio di Amministrazione o dal responsabile dell’imbottigliamento e/o dell’ufficio.
Stagionali per la raccolta, imbottigliamento, etichettatura e stoccaggio
La mano d’opera necessaria per le operazioni di raccolta, imbottigliamento, etichettatura e stoccaggio dovrà essere reperita fra i consorziati e/o figli dei consorziati, previa regolare domanda da parte degli interessati purché in possesso dei requisiti necessari. Nel caso di domande insufficienti potrà essere reperita anche al di fuori della compagine societaria. La loro utilizzazione sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto previsto dal contratto Nazionale di Lavoro della Categoria.
Per eventuali violazioni alle norme di cui all’art. 6 dello Statuto il C.d.A. potrà irrogare le seguenti sanzioni:
Euro 100,00 per la mancata comunicazione della variazione della superficie olivetata;
da Euro 200,00 ad euro 500,00 per la mancata comunicazione della altre variazioni. (A titolo esemplificativo ma non esaustivo si citano: mancata comunicazione del regime fiscale IVA; superficie olivetata in produzione; vendita/donazione totale o parziale dell’oliveto; ecc.).
La quantificazione della sanzione in base alla gradualità sopra prevista avverrà, su decisione del C.d.A., tenendo conto della frequenza delle violazioni e delle difficoltà operative ed amministrative connesse alla violazione stessa.
In caso di inadempimento del socio in riferimento al pagamento della sanzione, il C.d.A. è facoltizzato a rivalersi proporzionalmente sull’olio in corso di produzione da parte del medesimo.
SEDE LEGALE
Via Roma, 75, 81023
Cervino CE, Italia
ORARI
I nostri uffici sono aperti al pubblico dal LUNEDÌ al VENERDÌ, dalle 9.30 alle 13.00
RECAPITI
- Telefono: +39 366 60 30 008
- Cell:+39 340 68 57 581
- Email: info@consorziotifatini.it
- Pec: consorziotifatini@pec.it